Art. 132 · Commissioni esaminatrici
Capo III

Art. 132

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Commissioni esaminatrici

In vigore dal 12 nov 1974
Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati: a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell' per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare; b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo , per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali; c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell' per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare. I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità stabilite dal precedente .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-132