Art. 126 · Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori
Titolo VII

Art. 126

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Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori

In vigore dal 12 nov 1974
Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti. Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-126