Art. 125 · Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici
Titolo VII

Art. 125

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Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici

In vigore dal 12 nov 1974
Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi. Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-125