Art. 124 · Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale
Titolo VII

Art. 124

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Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale

In vigore dal 12 nov 1974
Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-124