Titolo VII
Art. 118
133 / 142Applicabilità
In vigore dal 12 nov 1974
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-118