Titolo VI
Art. 116
131 / 142Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza
In vigore dal 12 nov 1974
Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-116