Art. 112 · Dispensa dal servizio
Titolo V

Art. 112

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Dispensa dal servizio

In vigore dal 12 nov 1974
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento. I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-112