Art. 111 · Decadenza dall'impiego
Titolo V

Art. 111

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Decadenza dall'impiego

In vigore dal 12 nov 1974
Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-111