Titolo V
Art. 109
127 / 142Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda
In vigore dal 12 nov 1974
Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.
Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-109