Art. 109 · Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda
Titolo V

Art. 109

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Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda

In vigore dal 12 nov 1974
Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età. Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-109