Art. 104 · Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
Capo II

Art. 104

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Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione

In vigore dal 20 dic 1991
Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all', lettere b) e c), sono: a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali. Competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell' è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione. Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-104