Titolo IV
Art. 101
124 / 142Assegno alimentare
In vigore dal 12 nov 1974
Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-101