Titolo IV
Art. 100
123 / 142Recidiva
In vigore dal 12 nov 1974
In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente , va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-100