Capo II
Art. 9
9 / 47Istituzione e fini del distretto scolastico
In vigore dal 12 nov 1974
Su proposta delle regioni che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.
Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.
Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-9