Art. 41 · Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
Capo VI

Art. 41

41 / 47

Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

In vigore dal 12 nov 1974
La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente decreto è gratuita. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-41