Art. 35 · Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
Capo VI

Art. 35

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Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

In vigore dal 12 nov 1974
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-35