Art. 32 · Collegio delle insegnanti di scuola materna
Capo VI

Art. 32

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Collegio delle insegnanti di scuola materna

In vigore dal 12 nov 1974
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dalla direttrice didattica. Il collegio delle insegnanti svolge i compiti di cui alle lettere b), g), h) ed i) del precedente . Inoltre: 1) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini; 2) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco; 3) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti; 4) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-32