Capo V
Art. 29
29 / 47Decadenza
In vigore dal 12 nov 1974
I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-29