Art. 27 · Pubblicità degli atti
Capo V

Art. 27

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Pubblicità degli atti

In vigore dal 12 nov 1974
Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-27