Art. 24 · Svolgimento delle elezioni
Capo V

Art. 24

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Svolgimento delle elezioni

In vigore dal 3 nov 1977
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, e, in particolare, per: a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria; b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione; e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede; f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; g) la proclamazione degli eletti; h) la convocazione dell'organo; i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-24