Capo V
Art. 24
24 / 47Svolgimento delle elezioni
In vigore dal 3 nov 1977
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, e, in particolare, per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-24