Capo V
Art. 21
21 / 47Liste dei candidati del personale docente
In vigore dal 12 nov 1974
Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria e gli istituti d'istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-21