Art. 18 · Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Capo IV

Art. 18

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Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

In vigore dal 22 ago 1982
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni: a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi; b) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati; c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione; d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore e artistica; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche; e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale appartenente a ruoli nazionali per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede; f) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi o dai regolamenti alla sua competenza; g) si pronunzia sulle questioni che il Ministro per la pubblica istruzione ritenga di sottoporgli. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. La composizione e il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal precedente terzo comma. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di di sua assenza o impedimento. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-18