Art. 17 · Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Capo IV

Art. 17

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Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

In vigore dal 12 nov 1974
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima, votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il Consiglio nazionale elegge altresì: a) l'ufficio di presidenza; b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico; c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado; d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal Consiglio nel suo seno. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel Consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato dai 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma terzo del precedente . Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori e artistiche statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente. Il presidente dei consigli di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al terzo comma del successivo elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente e 5 funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici.
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