Capo II
Art. 11
11 / 47Organi del distretto
In vigore dal 29 gen 1975
L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.
Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui il designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, le quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola.
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.
Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
1) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.
Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali nel consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
Qualora nell'ambito del distretto non esistono scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui alla lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d), ultima parte.
Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Le designazioni di cui alle lettere e), f) e g) nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d). La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.
I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-11