Art. 11
Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi

Art. 11

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In vigore dal 29 lug 1975
Il preside ha facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto da infermità, di proporre l'allontanamento temporaneo e definitivo dalla scuola. La decisione del preside è inappellabile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-15;922#art-rpl-11