Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 163, 164, 165, relativi alla "Scuola di specializzazione in cardiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare Art. 163. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di speciaizzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare con sede presso la clinica medica generale dell'Università. Art. 164. - La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di dodici complessivamente nei tre anni. Art. 165. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare; Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso); Patologia cardiovascolare (1° corso); Semeiologia fisica (1° corso); Semeiologia strumentale (1° corso). 2° Anno: Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso); Patologia cardiovascolare (2° corso); Semeiologia fisica (2° corso); Semeiologia strumentale (2° corso); Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso); Radiologia dell'apparato cardiovascolare; Farmacologia dell'apparato cardiovascolare; Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (1° corso). 3° Anno: Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso); Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (2° corso); Chirurgia dell'apparato cardiovascolare. Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 10. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-09;589#art-1