Art. 37

Art. 37

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In vigore dal 11 set 1974
I Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, i commissari del Governo, la regione e le province si scambiano ogni notizia, informazione o documentazione utile ai fini di evitare o ridurre i possibili danni derivanti da calamità naturali o catastrofi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-37