Art. 36

Art. 36

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In vigore dal 11 set 1974
Alla disciplina dell'utilizzo coordinato dei mezzi di intervento dello Stato, della provincia e degli enti locali si provvede mediante programmi di protezione civile approvati dal commissario del Governo e dal presidente della giunta provinciale, il quale deve previamente sentire il presidente della giunta regionale. Le disposizioni contenute nell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, relative al comitato regionale per la protezione civile, non trovano applicazione nella regione Trentino-Alto Adige.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-36