Art. 35

Art. 35

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In vigore dal 11 set 1974
Gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide sulle competenze della regione e delle province nè implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;381#art-35