Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 ago 1974
Nell'esercizio della loro competenza nella materia di cui all', punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le province possono provvedere alla istituzione di commissioni di controllo sugli atti di avviamento al lavoro comunque disciplinato da leggi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-4