Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 10 ago 1974
Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai fini dell'esercizio delle funzioni, che venissero loro attribuite dalle province stesse, inerenti alla polizia delle acque pubbliche e delle opere di bonifica. L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente. Il personale dipendente dalla regione Trentino-Alto Adige messo a disposizione delle province, al quale sia stata già riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mantiene la qualifica stessa, anche dopo l'inquadramento nei ruoli provinciali, per l'esercizio delle funzioni di polizia già ad esso spettanti o attribuite dalle province ai sensi del primo comma del presente articolo.
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