Art. 12
12 / 16In vigore dal 10 ago 1974
L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni riservate allo Stato, è trasferito alla provincia di Bolzano.
L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni.
Al funzionamento del predetto ufficio, l'amministrazione provinciale provvede con proprio personale.
Il personale dello Stato, in servizio presso l'osservatorio fitopatologico di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito, previo consenso, nei ruoli provinciali, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
La provincia provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a quando non sarà attuato tale passaggio le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-12