Art. 11

Art. 11

11 / 16
In vigore dal 10 ago 1974
Lo Stato, previo accordo con le province sulle modalità di utilizzazione, può avvalersi dei servizi tecnici provinciali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle province. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione provinciale interessata. Le province possono chiedere che il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse provinciale. In tali casi, alle riunioni del Consiglio superiore interviene un rappresentante della provincia interessata, designato di volta in volta dalla giunta provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;279#art-11