Titolo V
Art. 93
164 / 275Trattamento speciale
In vigore dal 9 ott 2010
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall', oltre agli aumenti di integrazione di cui all', relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dagli ; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66.
Restano ferme le disposizioni contenute negli , primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-93