Art. 78 · Ricovero in ospedali psichiatrici
Titolo IV

Art. 78

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Ricovero in ospedali psichiatrici

In vigore dal 24 mag 1974
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-78