Titolo IV
Art. 76
139 / 275Allievi delle accademie militari
In vigore dal 24 mag 1974
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-76