Titolo IV
Art. 69
132 / 275Indennità per una volta tanto per i militari
In vigore dal 27 gen 1977
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purchè non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.
È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 20 gennaio 1977, n. 48 (in G.U. 1a S.S. 26/01/1977 n.24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, del presente art. 69, limitatamente all'inciso "purche' non gli spetti la pensione normale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-69