Art. 5 · Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto
Parte PRIMATitolo I

Art. 5

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Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto

In vigore dal 24 mag 1974
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli , comma settimo, e 86, comma secondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-5