Art. 41 · Servizi non computabili
Capo IV

Art. 41

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Servizi non computabili

In vigore dal 24 mag 1974
I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto. Non sono riscattabili nè altrimenti computabili, ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-41