Art. 40 · Servizio effettivo e servizio utile
Capo IV

Art. 40

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Servizio effettivo e servizio utile

In vigore dal 24 mag 1974
Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-40