Parte PRIMA›Titolo I
Art. 4
4 / 275Cessazione dal servizio per limiti di età
In vigore dal 27 giu 1991
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.
La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 giugno 1991, n.282 (in G.U. 1a s.s. 26/06/1991, n.25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)," nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il 70° anno di eta'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-4