Art. 273 · Ciechi titolari di pensione di riversibilità
Parte QUARTA

Art. 273

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Ciechi titolari di pensione di riversibilità

In vigore dal 24 mag 1974
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano. I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-273