Parte QUARTA
Art. 268
268 / 275Operai dei monopoli di Stato
In vigore dal 24 mag 1974
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle norme del presente testo unico, se più favorevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-268