Art. 251 · Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento
Titolo IV

Art. 251

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Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento

In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-251