Titolo IV
Art. 245
145 / 275Liquidazione del trattamento di quiescenza normale
In vigore dal 24 mag 1974
In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto è devoluta al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni.
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di riversibilità in caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio.
Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilità in caso di morte del pensionato.
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono definitivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-245