Art. 236 · Assegni accessori
Titolo III

Art. 236

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Assegni accessori

In vigore dal 24 mag 1974
In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli del presente testo unico, la tredicesima mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale. L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso. Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità stabilito dagli e seguenti, l'assegno di superinvalidità, l'assegno complementare, l'assegno di presidenza, gli alimenti di integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-236