Art. 235 · Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale 'equo trattamentò
Titolo III

Art. 235

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Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale 'equo trattamentò

In vigore dal 24 mag 1974
(Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento") Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo trattamento" a carico dell'esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 229 a 234. Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto razionale della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-235