Art. 231 · Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione
Titolo III

Art. 231

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Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione

In vigore dal 24 mag 1974
L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa. La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo. Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente: a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due; b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre; c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro. Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa qualunque sia il loro numero. La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi. L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto. L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro. In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-231