Art. 229 · Diritto al trattamento di riversibilità
Titolo III

Art. 229

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Diritto al trattamento di riversibilità

In vigore dal 24 mag 1974
In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori ed i collaterali, secondo le norme stabilite dagli . In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati , hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-229