Titolo III
Art. 228
101 / 275Casi particolari
In vigore dal 24 mag 1974
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilità possono avvalersi della facoltà prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-228