Art. 206 · Effetti
Titolo III

Art. 206

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Effetti

In vigore dal 5 set 1985
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Note all'articolo

  • La L. 7 agosto 1985, n.428 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-206